La Cassazione sul tema della protezione umanitaria, in riferimento al diritto vigente, specifica come la medesima sia volta a tutelare situazioni di vulnerabilità, anche relative a motivi di salute, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di legge. La protezione umanitaria inoltre ha natura residuale ed atipica e ciò implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione. L’ordinanza richiama il tema della generale violazione dei diritti umani, nella specie dell’immigrato nel Paese di provenienza, e specifica come la stessa possa costituire un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del soggetto richiedente tutela.
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