Dal tenore letterale dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessive, del beneficio, e non anche all’ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto entro tale termine. La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 2.
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