In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore l’onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso che l’emigrazione in Germania dell’imputato avesse potuto integrare un caso di
forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile a una libera scelta di vita dell’imputato, non irreversibile e suscettibile di essere temporaneamente interrotta, rilevando, inoltre, come l’atto d’impugnazione avrebbe potuto essere presentato anche davanti a un agente consolare).