Il riconoscimento di infortunio o malattia professionale da parte dell’Inail non comporta in automatico la responsabilità del datore di lavoro. Art. 2087 c.c. e diritto fondamentale alla salute (Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 11 aprile 2019- 1 giugno 2020, n. 10404)

Il riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Inail non comporta automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dal dipendente. Infatti, resta un onere del lavoratore, che abbia contratto una malattia professionale, quello di dimostrare l’inadempimento datoriale e il nesso di causalità con il danno dal medesimo sofferto. La Cassazione fa richiamo poi all’art. 2087 c.c. sulle responsabilità a carico del datore di lavoro, nello specifico all’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che si rendono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri prestatori d’opera, nel rispetto dei fondamentali diritti alla salute ed all’integrità psicofisica costituzionalmente garantiti.

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