Sull’assorbimento del reato di molestie in quello di atti persecutori (Cass. Pen., sez. V, sent. 22 gennaio – 11 giugno 2020, n. 17935)

Il delitto di atti persecutori assorbe il reato di molestie quando le medesime costituiscano segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno almeno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p., e siano avvinte dal medesimo elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

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