L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen. L’articolo 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.
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