Il Tribunale di Bologna riconosce il diritto della ricorrente, con problemi di disabilità e convivente a sua volta con la figlia disabile, a lavorare nella modalità del cd. lavoro agile o smart working, in quanto la modalità in presenza potrebbe pregiudicare gravemente il loro stato di salute essendovi una maggiore esposizione al rischio di contagio. Di certo il Tribunale tiene in debita considerazione la preventiva richiesta della ricorrente, oltre alla compatibilità della prestazione lavorativa con le modalità informatiche o con la tecnologia disponibile. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017. La ricorrente, invalida al 60%, convivente con figlia con handicap grave, sembra avere diritto, ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024