Maltrattamenti: il dolo nei reati abituali e nel reato continuato (Cass. pen., Sez. II, 10 aprile – 7 maggio 2020, sent. n. 13959)

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p., sotto il profilo soggettivo può dedursi la sussistenza del dolo dalla continuità e reiterazione delle azioni aggressive e minacciose in danno della persona offesa, senza che sia necessario per la sua sussistenza una programmazione anticipata delle condotte delittuose.

Ed invero, la natura di reato abituale del delitto in parola non richiede una iniziale preordinazione dolosa unitaria, essendo sufficiente la rappresentazione della preesistenza delle attività vessatorie al momento della reiterazione. Ne consegue che nel reato abituale, il dolo non richiede – a differenza che nel reato continuato – la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

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