Ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, l’art. 75, comma 1- bis, d.P.R. n. 309/1990 – inserito dall’art. 1, comma 24-quater, lett. b), d.l. n. 36/2014, conv., con modificazioni, dallal. n. 79/2014, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1-bis, lett. a), dell’art. 73 stessa legge, che era formulato a contrario per desumere il fine di spaccio – stabilisce che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dall’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.
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