La CEDU sul rispetto della vita privata e sul divieto di tortura (CEDU, sez. III, sent. 2 giugno 2020, ric. n. 15122/17)

La CEDU si pronuncia sul caso del Sig. Pranjić condotto con forza a sottoporsi ad esami psichiatrici e psicologici. Il ricorrente ritiene che sia stato leso il suo diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8 Conv.
Il concetto di vita privata include sia l’integrità fisica che psicologica di una persona. La Corte ritiene che obbligare una persona a sottoporsi ad un esame psichiatrico contro la propria volontà, leda il diritto al rispetto della sua vita privata. Nel caso in esame l’interferenza con il diritto del richiedente al rispetto della sua vita privata non è risultato essere “conforme alla legge” così come richiesto dal co. 2 dell’art. 8 Conv ,e per questo motivo la Corte ne ha dichiarato la violazione.
Il richiedente ha inoltre sostenuto che il trattamento cui è stato sottoposto nel momento dell’ammanettamento da parte della polizia era contrario all’art. 3 Conv. che afferma: “Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o degradanti”. La Corte ricorda che laddove un individuo sia privato della propria libertà o, più in generale, si trovi di fronte a forze dell’ordine, qualsiasi ricorso di queste alla forza fisica che non sia necessario, riduce la dignità umana ed è in linea di principio una violazione dell’art. 3 Conv.
Nel caso di specie, tenuto conto della salute mentale del richiedente, l’uso delle manette non era necessario perché non vi erano motivi seri per temerne la fuga, pertanto, l’ammanettamento del richiedente ha diminuito la sua dignità umana e per questo motivo la Corte ha sostenuto anche la violazione dell’art. 3 Conv.

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