In tema di enti locali, in caso di conclusione di un contratto di “swap” da parte dei Comuni italiani, ma anche in tutti quei casi in cui la negoziazione si traduce nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, con rilevanti modificazioni, deve essere data autorizzazione, a pena di nullità, dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale, adottabile dalla Giunta comunale in virtù della competenza gestoria ex art. 48, comma 2 dello stesso decreto. Importante il richiamo alla Corte costituzionale, decisione n. 52 del 2010, ove è esplicitata l’esigenza di “evitare che possa essere messa in pericolo la disponibilita’ delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti stessi per il raggiungimento di finalita’ di carattere pubblico e, dunque, di generale interesse per la collettività come da richiamo Costituzionale agli articoli 119 Cost.
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