Il divieto di fecondazione eterologa “per infertilità sociale” al vaglio della Corte costituzionale. A proposito della sentenza n. 221 del 2019

Il saggio analizza la sentenza n. 221 del 2019 della Corte costituzionale in tema di procreazione medicalmente assistita. La Corte è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004 in riferimento a uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 per l’accesso alle tecniche di PMA, e cioè l’essere la coppia formata da due persone di sesso diverso. In caso di accoglimento, sarebbe stata consentita la fecondazione eterologa per l’ipotesi di infertilità “sociale” e “relazionale”, fisiologicamente propria della coppia omosessuale femminile. Per la Consulta, la questione di legittimità costituzionale va risolta stabilendo “se il desiderio di avere un figlio tramite l’uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque sia, o se sia invece giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate: e ciò particolarmente in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del futuro nato”. La Corte si interroga allora sulla funzione delle tecniche di PMA e sulla struttura della famiglia scaturente dall’uso della tecnologia in ambito procreativo, così come previste dalla legge 40, riconoscendo il ruolo primario del Legislatore nel trovare il ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di tutela.

This essay examines the content of the judgment no. 221/2019 of the Constitutional Court, 
on the medical assisted procreation matter. The Court was called upon deciding on the constitutional rightfulness of the law n. 40/2004, with regard to one of the necessary subjective requirements for the access to PMA techniques, namely being in an opposite-sex couple. If granted, the heterologous fertilization would have been allowed for “social” and “relational” infertility cases, physiologically typical of female homosexual couples. For the Court, the constitutional legitimacy of the matter needs to be solved by establishing “if this is a matter of determining whether the desire to have a child by means of technology is one that deserves satisfaction, always and under any circumstances, or if, on the contrary, providing specific conditions for access to such services is justifiable, particularly from the perspective of protecting the rights of the fetus and future child”. The Court then questions the purpose of PMA techniques and the family’s structure expressed through the technology’s use within the scope of procreation, as provided for by the law n.40, acknowledging the legislator’s primary role in finding the reasonable balance between the opposite needs of tutelage.