Il Tribunale di Roma affronta la difficile tematica relativa alla tutela dei diritti inviolabili e diritti sociali minimi in assenza di regolare permesso di soggiorno. Richiamando numerosi precedenti di giurisprudenza, il Tribunale rammenta che lo straniero, anche laddove irregolarmente soggiornante, gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana (Corte cost., sent. n. 198 del 2000). Con specifico riguardo al diritto alla salute, ribadisce che esiste un “nucleo irriducibile” di tale diritto, che “quale diritto fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato” (Corte cost., sent. n. 252 del 2001). La giurisprudenza costituzionale afferma, difatti, il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e stabilisce l’esistenza di un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e che spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano. Nel caso specifico, riconoscendo il diritto al buono spesa ad immigrati irregolarmente soggiornanti tutela il nucleo di diritti sociali minimi di persone vulnerabili, ancor di più deboli in questo periodo di emergenza sanitaria.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023