Il denaro sequestrato ai fini della confisca non può sostituirsi con beni di egual valore (Cass. Pen., sez. III, sent. 5 marzo – 19 maggio 2020, n. 15308)

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

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