Sono estranee alle fonti di prova – anche atipiche – quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali (Cass. Civ., sez. III, sent. 16 maggio 2019 – 15 maggio 2020, n. 8459)

Sono estranee alle fonti di prova – anche atipiche – quelle acquisite con modalità tali da ledere le libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, quali la libertà personale, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la inviolabilità del domicilio, dovendo pertanto distinguersi le ipotesi in cui le norme processuali violate, preordinate alle modalità di acquisizione probatoria, abbiano determinato una lesione dei diritti costituzionalmente tutelati del soggetto contro cui la prova si intende far valere, da quelle in cui non si verifica tale lesione, essendo diretta la norma violata a tutelare un bene diverso non riferibile direttamente alla sfera giuridica dell’interessato.

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