L’irruzione notturna non pianificata delle forze di polizia viola l’art. 3 Conv.(CEDU, sez. V, sent. 30 aprile 2020, ric. n. 43207/16)

La Corte EDU si pronuncia sul caso del Sig. Castellani arrestato per corruzione con un’irruzione notturna da parte delle forze di polizia antiterroristiche. Il ricorrente ritiene che la misura adottata sia contraria all’art. 3 della Conv. Il governo francese sottolinea che le ripetute minacce di morte e la corruzione di testimoni non possono essere considerati reati banali. Sottolinea, pertanto, che l’intervento delle forze armate antiterroristiche è giustificato. Per la Corte, l’art. 3 non vieta l’uso della forza da parte degli agenti di polizia durante l’arresto. Tuttavia, questo deve essere proporzionato e necessario alle circostanze del caso. Qualsiasi uso della forza fisica, da parte di pubblici ufficiali contro una persona, che non sia strettamente necessario, viola la sua dignità umana e pertanto costituisce una violazione dell’art. 3 della Conv. Nel caso in esame, i certificati medici provano che il ricorrente ha subito lesioni significative, tali da richiedere anche un intervento chirurgico. L’arresto, avvenuto con quella modalità, ha prodotto anche una grande sofferenza psicologica in quanto il ricorrente, credendo di essere attaccato dai ladri non si è sentito in grado di proteggere la moglie e la figlia presenti in casa. La Corte ritiene che l’operazione d’arresto non è stata pianificata ed eseguita in modo tale da garantire che i mezzi impiegati siano stati necessari al raggiungimento degli obiettivi finali, ed ha dichiarato la violazione dell’art. 3 della Convenzione.

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