La Cassazione, a conferma di quanto stabilito già dalla Corte territoriale, relativamente all’incidente occorso ad un minore durante la lezione di eduzione fisica, ha ritenuto che trattandosi di pratica sportiva prevista dai programmi scolastici e in difetto di ogni profilo di colpa da parte del docente, non fosse esigibile alcun comportamento ulteriore, trattandosi di fatto sostanzialmente imprevedibile e non imputabile a titolo di inadempimento. Difatti, l’attività sportiva presenta un certo rischio, non eliminabile, neppure con l’adozione di rigorose norme di controllo e prudenza adottabili dal docente presente durante l’evento seppure in tali casi si parla di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, essendo la stessa solamente caratterizzata da una inversione dell’onere della prova che grava sul Ministero per l’attività svolta dal docente.
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