Ai fini dell’applicazione dell’articolo 385 c.p.p., laddove si prevede che l’arresto non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che la sussistenza della causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima o della causa di non punibilità «appaia evidente», ma che essa sia «verosimilmente esistente» sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza.
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