Quando, a seguito di trasferimento in Italia del cittadino italiano, condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile emessa da autorità giudiziaria di paese estero, si debba completare l’espiazione della pena nel territorio nazionale, il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato con riferimento al periodo di detenzione espiato nello Stato estero, anche se estraneo all’Unione Europea, a condizione che esistano disposizioni, contenute in convenzionali bilaterali o facenti parte del diritto internazionale generale, che consentano all’autorità giudiziaria italiana l’applicazione degli istituti dell’ordinamento interno, riguardanti il trattamento penitenziario, nella sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54.
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