La Cassazione sulle informazioni raccolte ex art. 4 Statuto dei Lavoratori e la loro validità anche per le informative posteriori al d.lgs.151/2015 (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 12 settembre 2019- 24 febbraio 2020, n. 4871)

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformulato dal c.d. “Jobs Act” (legge delega n. 183/2014, art. 1, comma 7, lett. f), e prevede una «revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore». L’art. 4 comma 1, terzo periodo, è stato nuovamente modificato dall’art. 5 c. 2 D.Lgs. n. 185/2016 contenente disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 151/2015. La norma di cui al comma 3 dell’art. 4 I. n. 300/1970, nella sua nuova formulazione, contiene la sola previsione della utilizzabilità delle informazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, senza alcuna distinzione, purché ne sia accertata l’idoneità, tra informative precedenti e posteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015. Il terzo ed ultimo comma dell’art. 4 precisa che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte col controllo a distanza (comma 1) e con gli apparecchi di cui ha dotato i suoi dipendenti (comma 2), ma solo per i fini connessi al rapporto di lavoro, e purché i lavoratori siano informati adeguatamente sulle modalità d’uso di tali strumenti e sui modi con cui verrà esercitato il controllo e sempre nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e Reg. U.E. 2016/679 sulla privacy.

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