In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 bis, comma 1, lett. a), – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione, potendo il dato quantitativo assumere valenza meramente indiziaria della destinazione della sostanza all’uso non esclusivamente personale, ma non essendo sufficiente ad integrare il reato, in presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall’imputato o comunque emergenti “ex actis”.
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