In caso di soppressione del volo, qualora i trasportati agiscano per ottenere il risarcimento del danno, si applicano i criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montréal, anche nell’ipotesi in cui il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione. La Convenzione, tra gli altri ambiti, si occupa di danno da ritardo, prevedendo la responsabilità in capo al vettore se il danno deriva da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri. Inoltre, il ritardo a cui fa riferimento l’art. 19 della Convenzione, può riguardare il caso di soppressione, anche del solo volo di andata o ritorno, con necessità di sostituirlo con un altro. Importante è il luogo di conclusione del contratto d’acquisto nel definire la giurisdizione: tale ultimo luogo coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale, con il domicilio degli acquirenti, quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo (Cass. 18257/2019). I giudici di legittimità hanno affermato che per stabilire la giurisdizione in capo ad un giudice, in questo caso di danno da ritardo nel trasporto aereo di persone, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano i criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montréal, la quale ha lo specifico e circoscritto oggetto di unificare alcune norme, prima di tutto in materia di giurisdizione ma non solo, relative al trasporto aereo internazionale, dichiarando sulla controversia la giurisdizione del giudice italiano.
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