L’inadempimento da parte del medico dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione, ovvero la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, invero, la omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia una relazione con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo caso, l’incidenza eziologica della mancata informazione è sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito e dipende dal fatto che il paziente avrebbe operato una scelta diversa se fosse stato adeguatamente informato. L’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce, pertanto, parte integrante dell’onere della prova, tale che in mancanza l’inadempimento non può assumere rilievo a fini risarcitori.
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