Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 727, co. 2 c.p. si ritiene che la finalità di addestramento alla base di una determinata pratica (nel caso di specie, utilizzo di un collare elettrico) non giustifichi le gravi sofferenze inflitte all’animale. Ed invero, perché si perfezioni la fattispecie in incriminatrice in parola, non rileva tanto la finalità dell’utilizzo del collare elettrico, finalità educativa/addestramento, ma la circostanza che il detto collare produca gravi sofferenze che la norma penale incriminatrice è diretta a punire. Pertanto, l’utilizzo di tali strumenti, a prescindere dalla finalità, integra il reato di cui all’art. 727, co. 2 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.
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