(CEDU, sez. V, sent. 26 marzo 2020, ric. n. 10090/16) ONG ucraina contro il Governo per la mancata divulgazione di informazioni di interesse pubblico

La CEDU si è pronunciata sul caso promosso dal Centro per la democrazia e lo stato di diritto, ONG ucraina. L’organizzazione, avente lo scopo di aumentare la responsabilità dei politici, nel 2014, a seguito delle elezioni parlamentari aveva voluto attrarre l’attenzione su questioni di interesse pubblico, fornendo informazioni sui politici che avevano guidato i partiti vittoriosi. A tal fine l’ONG aveva richiesto i CV di tutti i candidati a posizioni pubbliche o politiche. Non avendo ricevuto le informazioni richieste al governo, la richiedente ha paventato una violazione dell’art. 10 della convenzione, ritenendo che vi siano state interferenze con la propria libertà di espressione. La Corte ha dovuto valutare se la negazione all’accesso delle informazioni abbia costituito un’interferenza con la libertà di espressione e se le informazioni richieste fossero effettivamente necessarie per l’esercizio di tale libertà. I Giudici hanno affermato che quest’ultima esigenza può esistere laddove la divulgazione fornisca trasparenza sulle modalità di condotta degli affari pubblici e sulle questioni d’interesse per la società. E’ stato riconosciuto che il pubblico aveva interesse nel conoscere la formazione e le pregresse attività lavorative dei politici, in quanto personaggi pubblici di particolare rilievo. Rifiutando di divulgare all’ONG le informazioni richieste sull’istruzione e sulla storia lavorativa dei migliori candidati, le autorità ucraine hanno compromesso l’esercizio alla libertà di ricevere e trasmettere informazioni, violando pertanto l’art. 10 della convenzione.

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