Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 3, Cost. Pertanto, l’avvenuta integrazione del richiedente asilo in Italia, da sola, non costituisce una ragione decisiva per la concessione della protezione umanitaria, mentre può diventarlo solo se il rientro nel paese di origine possa comportare una compressione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo della dignità personale, compressione che, inoltre, deve dipendere dalla peculiare e soggettiva condizione del richiedente asilo, e non dal contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza.
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