La Cassazione precisa che il danno derivante da demansionamento o da dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma anzi il danno che ne consegue è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell’articolo 2729 c.c.. La prova può avvenire anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, attraverso la valutazione della qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta nonché attraverso la durata del demansionamento e la nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. È ammessa una determinazione equitativa dell’entità del danno da demansionamento.
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