La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell’indagato o dell’imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all’esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell’interessato.
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