In epilogo alla nota vicenda del clan Fasciani di Ostia, la Corte ha nuovamente affrontato il tema della configurabilità del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) con riferimento alla mafia cd. “non tradizionale”. A tale proposito il paradigma di riferimento è quello di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p., ove si prevede che è di tipo mafioso l’associazione i cui partecipanti “si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e di omertà che ne deriva”. Con riferimento ai sodalizi che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo “storico”, il metodo mafioso deve ritenersi sussistente ove, all’esito di un’analisi del concreto atteggiarsi del fenomeno criminale, l’associazione “locale” sia connotata dalla pluralità di fattori consistenti nell’intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, la natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell’area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali.
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