La CEDU su diritti elettorali e minoranze (CEDU, sez. IV, sent. 24 marzo 2020, ric. n. 25560/13)

La Corte Edu si pronuncia sul caso della sig.ra Cegolea, cittadina rumena ed italiana, che aveva lamentato di essere stata discriminata nel suo diritto di partecipare alle elezioni parlamentari del 9 dicembre 2012 per conto di una fondazione in rappresentanza della minoranza italiana in Romania. La ricorrente, invero, nel 2012, aveva chiesto per la fondazione Vox Mentis, di cui è presidente, il cd. charitable status, requisito richiesto dalla Legge elettorale (Legge n. 35/2008) per la sua candidatura alle suddette elezioni parlamentari per conto della medesima fondazione, quale organizzazione di rappresentanza della minoranza italiana in Romania. Inutili i rimedi interni avverso il diniego ricevuto. La Corte ha ritenuto che la sig.ra Cegolea avesse subito una disparità di trattamento nell’esercizio dei suoi diritti elettorali, poiché, a differenza delle organizzazioni già rappresentate in Parlamento, la fondazione di cui era membro e per conto della quale desiderava candidarsi, doveva preventivamente chiedere ed ottenere il cd. charitable status, affinché lei potesse essere candidata. Lo scopo della differenza di trattamento era garantire che le organizzazioni fossero adeguatamente rappresentative ed incoraggiare a candidare solo candidati seri. Invero, la Cegolea, conoscendo la norma, era stata in grado di organizzare l’attività della fondazione al fine di richiedere tale status prima delle elezioni del 9 dicembre. Tuttavia, i criteri da soddisfare per richiedere il suddetto status erano stati modificati meno di cinque mesi prima delle elezioni del 9 dicembre 2012 e dopo che la fondazione aveva presentato domanda. La domanda della sig.ra Cegolea era stata presentata a due autorità distinte, vale a dire la Direction pour les relations interethniques du gouvernement de la Roumanie («DRI») ed il Ministère de la Culture et du Patrimoine national, ed era stata trattata in modo diverso dalle suddette autorità. Innanzitutto, la DRI aveva risposto prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, ma aveva espresso un diniego in virtù del fatto che le attività della fondazione non riguardavano le relazioni inter- etniche e che la sig.ra Cegolea non soddisfaceva i criteri statutari; il Ministero, invece, aveva risposto dopo le elezioni del 2012, asserendo che la fondazione aveva rispettato tutte le disposizioni di legge e le condizioni ivi prescritte al momento in cui la domanda era stata presentata ed esaminata, ma che non le soddisfaceva più a seguito dell’introduzione di una nuova serie di criteri ai sensi della nuova Legge n. 145/2012. L’evidente arbitrarietà delle decisioni assunte e l’assenza di un efficace controllo giurisdizionale avverso le stesse, ha condotto la Corte a ritenere che la differenza di trattamento cui la sig.ra Cegolea era stata sottoposta rispetto alle organizzazioni delle minoranze nazionali già rappresentate in Parlamento non fosse sufficientemente giustificata rispetto allo scopo legittimo perseguito (rappresentatività delle organizzazioni e serietà dei canditati). Si è pertanto verificata una violazione dell’articolo 14 della Convenzione letto in combinato disposto con l’articolo 3 del Protocollo n. 1 al Convenzione.

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