Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) non è necessario che l’offesa sia stata percepita da più persone, oltre ai destinatari; è sufficiente, infatti, che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico, che può compromettere l’attività del pubblico ufficiale. Pertanto, perché sia integrata la fattispecie di cui all’art. 341-bis c.p., basta la prova della presenza di più persone accompagnata dalla mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti.
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