La Corte di Cassazione sul riconoscimento del diritto di protezione internazionale dello straniero (Cass. Civ., sez. VI, ord. 19 dicembre 2019 – 11 marzo 2020, n. 6690)

Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti dì informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.

Redazione Autore