La Cedu si pronuncia sul caso di Michel Platini, ex calciatore professionista, presidente della UEFA e vicepresidente della FIFA, nei cui confronti era stato avviato un procedimento disciplinare a causa di un salario “supplementare” di 2 milioni di franchi svizzeri (CHF), ricevuto nel 2011, sulla base di un contratto verbale tra lui e l’ex presidente della FIFA. Il ricorrente era stato sospeso da qualsiasi attività professionale legata al calcio per quattro anni e multato di CHF 60’000. La Corte, tenuto conto della gravità della colpa, della posizione ricoperta dal sig. Platini negli organi di governo del calcio e della necessità di ripristinare la reputazione dello sport e della FIFA, ha ritenuto la sanzione non eccessiva, né arbitraria. Le autorità interne avevano tenuto conto di tutti gli interessi in gioco nel confermare la misura adottata dalla FIFA, successivamente ridotta dalla Corte Arbitrale per lo Sport (CAS). La Corte ha ribadito, inoltre, che ai sensi dell’art. 35 Cedu qualsiasi ricorso presentato dinanzi ad essa deve essere stato precedentemente proposto dinanzi ai tribunali nazionali competenti, pena l’inammissibilità della domanda. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva proposto solo dinanzi al Tribunale federale il suo ricorso relativo all’arbitrarietà ed all’ingiustizia del lodo arbitrale, senza far alcun riferimento alle altre doglianze presentate nella domanda presentata in sede CEDU, quali l’illegittimità delle prove utilizzate dal CAS, il sospetto di subordinazione degli organi giudiziari della FIFA al suo esecutivo, il mancato rispetto dei diritti della difesa, l’ingiustizia del procedimento. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso ai sensi dell’art. 6 § 1, per omesso previo esaurimento dei rimedi interni. Infine, i Giudici Edu hanno osservato che al ricorrente erano stati concessi sufficienti garanzie istituzionali e procedurali utili a contestare la decisione della FIFA ed a presentare i propri argomenti di difesa nelle sedi opportune.
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