La Cassazione afferma che l’allontanamento volontario ad opera di uno dei due coniugi dalla casa familiare si pone come una vera e propria violazione di un obbligo matrimoniale. Il predetto comportamento basta difatti a giustificare un addebito della separazione, anche se il coniuge che abbandona l’abitazione vi fa ritorno dopo solo due giorni e anche se trova cambiata la serratura della porta. Quanto detto è ammissibile a meno che non si dimostri che quell’allontanamento era giustificato da una condizione preesistente di intollerabilità della convivenza. È opportuno il richiamo all’art. 29 della Costituzione il quale prevede, nel suo primo comma, che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e, al comma successivo, che “il matrimonio è ordinato all’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Pertanto oggetto di tutela è di certo l’unità familiare.
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