L’aggravante già prevista dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 ed oggi inserita nell’art. 416-bis.1 c.p., ove sia contestata nella sua dimensione “oggettiva” del ricorso al metodo mafioso, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso.
Ed invero, ai fini della sua integrazione è sufficiente il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.