La CEDU su registrazione di conversazione non autorizzata e processo equo (CEDU, sez. III, sent. 25 febbraio 2020, ric. n. 78108/14)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di un avvocato portoghese, multato per aver registrato segretamente una conversazione con un uomo d’affari, che gli offriva denaro per assicurarsi che suo fratello, un consigliere comunale di Lisbona, ritirasse la propria opposizione ad un contratto che l’uomo desiderava concludere con il consiglio comunale.

I Giudici di Strasburgo hanno rilevato che il ricorrente era stato assolto in primo grado, ma condannato in appello a seguito di un processo ingiusto. Ed invero, in primo grado, il Tribunale di Lisbona, dopo aver ascoltato il ricorrente e diversi testimoni, aveva escluso la consapevolezza dell’illegalità della registrazione ed aveva accolto la tesi del ricorrente di aver agito per necessità (ai sensi dell’art. 34 c.p.). In secondo grado, la Corte d’appello ha rivalutato gli elementi di fatto e di diritto, ritendendo acclarato che il ricorrente avesse agito sapendo che la sua azione era proibita dalla legge ed escludendo lo stato di necessità. Tuttavia, i giudici d’appello non avevano ascoltato eventuali testimoni, né lo stesso ricorrente, cui era stato, così, negato il diritto di difesa.

Di qui la conclusione che il ricorrente non aveva beneficiato di un giusto processo dinanzi alla Corte d’appello, con conseguente violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (confermata anche alla luce del rilievo da parte della Corte Edu di alcune omissioni che avevano inficiato il ragionamento del giudice d’appello, nonché del difetto di imparzialità del medesimo giudice in relazione alla sanzione inflitta al ricorrente).

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