La Cassazione sulla qualificazione contrattuale dei rider : tutelare i lavoratori in condizioni di debolezza economica, operanti nella zona grigia tra autonomia e subordinazione (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 14 novembre 2019- 24 gennaio 2020, n. 1663)

La Cassazione afferma che i rider titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto a essere retribuiti come lavoratori subordinati a norma del Jobs act articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015 senza la necessità che il rapporto si converta in una forma di lavoro dipendente. Il rapporto di lavoro dei cosiddetti “riders”, in particolare addetti alla consegna di cibo a domicilio, è inquadrabile nell’ambito delle collaborazioni eteroorganizzate di cui all’articolo 2 del Dlgs 81/2015 le quali non costituiscono un “tertium genus” intermedio tra la subordinazione e lavoro autonomo, ma una fattispecie diversa, alla quale, al verificarsi delle caratteristiche individuate dallo stesso articolo 2 citato, la legge, in un’ottica rimediale, ricollega imperativamente l’applicazione integrale delladisciplina della subordinazione, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizionedi debolezza economica e, quindi, meritevoli della stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato. Le disposizioni richiamate si applicano anche qualora le modalita’ di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

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