Impugnabilità del provvedimento di ripristino della misura coercitiva. (Cass. Pen., Sez. II, 21 gennaio-25 febbraio 2020, n. 7284)

Il provvedimento di ripristino della misura coercitiva (emesso, anche su richiesta del pubblico ministero, dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell’interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero) è impugnabile ex art. 310 c.p.p.

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