Il diritto del figlio di vivere con i propri genitori può essere limitato come extrema ratio solo in caso di endemico e radicale stato di abbandono (Cass. Civ., sez. I, sent. 6 novembre 2019 – 13 febbraio 2020, n. 3654)

In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza.

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