Giudizio abbreviato condizionato e modifica dell’imputazione (Cass. pen., Sez. Un., 18 aprile 2019 – 13 febbraio 2020, sent. n. 5788)

Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438 co. 5 c.p.p. o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice a norma dell’art. 441 co. 5 c.p.p., è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori integrativi e pur sempre entro i limiti previsti dall’art. 423 c.p.p. (diversità del fatto; reato connesso ex art. 12 c.p.p., lett. b; circostanze aggravanti).

È, pertanto, necessario che i fatti oggetto della contestazione suppletiva emergano dalla modificazione della base cognitiva conseguenti all’integrazione probatoria, non potendosi legittimamente procedere alla modifica dell’imputazione sulla base di elementi già desumibili dagli atti di indagine.

Redazione Autore