Per garantire una protezione efficace contro lo stupro sono necessarie misure di natura penale (CEDU, sez. I, sent. 20 febbraio 2020, ric. n. 41990/18)

La Corte EDU si è pronunciata su un caso di stupro. La ricorrente si è lamentata dell’inefficacia delle indagini sulla sua accusa di stupro, senza far riferimento ad alcun articolo della Convenzione. E’ stato stabilito che lo stupro e le violenze sessuali gravi costituiscono un trattamento che rientra nell’ambito dell’art. 3 della Convenzione che sancisce il divieto di tortura e afferma che “nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni disumane o degradanti”. Poiché lo stupro e le violenze sessuali coinvolgono anche i valori fondamentali e gli aspetti essenziali di “vita privata”, la Corte ha deciso di esaminare il caso anche ai sensi dell’art. 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, affermando che “ognuno ha diritto al rispetto per la sua vita privata”.
Il governo bulgaro ha innanzitutto affermato che la ricorrente nella sua causa non ha richiesto neanche un risarcimento del danno. L’indagine a suo avviso, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è stata approfondita e completa. Ha inoltre dichiarato che è stato a causa della tendenza della richiedente a presentare accuse prive di fondamento, che è divenuto impossibile identificare il suo aggressore. Gli stati hanno degli obblighi positivi ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione. Hanno il dovere di criminalizzare lo stupro e le violenze sessuali gravi, oltre a quello di indagare efficacemente sulle accuse credibili a tal riguardo.
La Corte osserva che qualsiasi indagine richiesta ai sensi della Convenzione deve soddisfare determinati requisiti minimi. Con il fatto che l’indagine sia stata sospesa per due volte, sebbene è risultata essere soddisfacente sotto altri aspetti, non è riuscita a perseguire correttamente una linea che era ovvia. La mancanza di un’indagine penale efficace sulle accuse della ricorrente non può essere compensata dalla possibilità per lei di presentare richieste di risarcimento danni nei confronti delle persone presumibilmente responsabili del suo stupro. Accertato che c’è l’obbligo positivo ai sensi degli artt. 3 e 8 di garantire una protezione efficace contro lo stupro, attraverso misure di natura penale, la Corte riscontrando la mancanza di queste ultime, ha dichiarato la violazione degli obblighi positivi dello stato ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione

Redazione Autore