Solo circostanze eccezionali permettono di conservare il cognome del marito dopo il divorzio (Cass. Civ., sez. I, sent. 11 dicembre 2019 – 12 febbraio 2020, n. 3454)

La possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è un’ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice non potendosi escludersi che il perdurante uso del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell’art. 8 Cedu, un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.

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