La sicurezza sul lavoro in connessione teleologica con la tutela del bene primario della salute e con l’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 3 aprile 2019- 16 dicembre 2019, n. 33133)

La Suprema Corte, in materia di sicurezza sul lavoro, torna a definire le tutele delle condizioni lavorative, in particolar modo con riguardo alla protezione individuale e ai mezzi necessari per prevenire infortuni e malattie. Relativamente a ciò, parte dalla considerazione della norma ex art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutela proprio della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in quanto la sicurezza dei lavoratori, così come la loro integrità fisica e morale, possono ritenersi pacificamente beni di rilevanza costituzionale, specie con riferimento agli articoli 2, 32, 35 e 41 Cost.

Puntualizzata la normativa, la Corte aggiunge che la protezione individuale non deve intendersi ristretta alle sole attrezzatture atte a prevenire rischi per la salute, ma in termini più estesi deve farsi riferimento ad ogni attrezzatura concretamente idonea a fungere da barriera fisica, ribadendo i principi cardine a cui deve ispirarsi la tutela del lavoro, che sono il diritto alla salute ex art. 32 Cost, e correttezza e buona fede nello svolgimento del lavoro.

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