In caso di contestazione dei reati tributari di infedele o omessa dichiarazione previsti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l’ammissione al rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti è subordinata al pagamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento. Ove, invece, il pagamento avvenga prima che l’imputato abbia avuto conoscenza di attività di controllo nei suoi confronti, sussistono i presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. cit. Ne consegue, pertanto, l’illegalità della pena applicata su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. in caso di mancato pagamento del debito o di mancato verificarsi del ravvedimento operoso.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024