Il giudice dell’esecuzione è tenuto all’esame delle doglianze del condannato che attengono al corretto esercizio del potere del Pubblico ministero di esecuzione e di cumulo. (Cass. Pen., Sez. I, 17 gennaio-29 gennaio 2020, n. 3775)

Il codice di procedura penale, pur avendo adottato il principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo – il quale ha come presupposto inscindibile l’intervento del giudice dell’esecuzione –, ha tuttavia lasciato inalterato il carattere meramente amministrativo e non giurisdizionale al provvedimento di esecuzione e di cumulo emesso dal pubblico ministero ex artt. 656 e 663 c.p.p. Ne consegue che, ferma restando la revocabilità o rimozione ufficiosa dell’atto da parte del medesimo organo competente a emetterlo, al fine di tenere costantemente aggiornata e corretta la posizione processuale del condannato, il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo, deve procedere ex art. 665 c.p.p. all’esame delle doglianze del condannato che attengono al corretto esercizio del ridetto potere del pubblico ministero.

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