La Legge Balduzzi può applicarsi anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. L’art. 11 delle Preleggi e la deroga alla irretroattività della legge (Cass. Civ., Sez. III Civile, sent. 2 luglio 2019- 21 gennaio 2020, n. 1157)

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, ha stabilito la retroattività della Legge Balduzzi, L. n. 189 del 2012, articolo 3, comma 3, e dei suoi criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Difatti, stando alla pronuncia, la legge Balduzzi è retroattivamente applicabile a fatti antecedenti, quando si è in assenza di disposizioni normative precedenti sulla materia ed essendo la legge dello Stato sempre prevalente sulla prassi giurisprudenziale. Peraltro a ciò non osta neppure l’art. 11 delle Preleggi, sul principio di irretroattività della legge, in quanto le Preleggi sono norme aventi il medesimo rango della Legge Balduzzi come fonti di diritto, sicchè quest’ultima ben può derogare ad esse, specie laddove non vi sia normativa successiva applicabile e sostitutiva degli elementi strutturali e funzionali della fattispecie prevista.

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