La CEDU su minore disabile affidato alle cure pubbliche (CEDU, sez. I, sent. 23 gennaio 2020, ric. n.38067/15)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di un bambino di otto anni con disabilità mentali, affetto da sordità e disturbi del linguaggio, affidato alla cura delle istituzioni statali sin dall’età di tre mesi, il Ombudsman nell’istituto, nel 2013, era stato ritrovato legato al suo letto. Di qui l’avvio di una indagine con l’accusa di cure inadeguate e maltrattamenti.
I Giudici di Strasburgo hanno riscontrato l’inadeguatezza dell’istituto prescelto per ospitare il minore, per carenza di personale in generale e, soprattutto, di personale qualificato rispetto alle sue patologie, circostanza più volte, ma inutilmente, denunciata al tutore ed alle altre autorità statali dai responsabili e dipendenti dell’Istituto. Dopo lo scandalo ed il trasferimento, nell’aprile 2014, di L.R. in un altro istituto, un rapporto medico aveva attestato il suo basso livello di sviluppo, in buona parte addebitabile ad una insufficiente stimolazione ed a un trattamento non tempestivo delle sue disabilità.
La Corte oltre ad aver espresso preoccupazione per il trattamento riservato ad un soggetto estremamente vulnerabile, come il ricorrente, durante il suo soggiorno di circa un anno e nove mesi in un istituto non adeguato ad assumerne la cura, ha rilevato, inoltre, come l’indagine avviata, invece di vertere sul fallimento generale del “sistema” nel caso di L.R., si era concentrata sulla responsabilità penale individuale dei dipendenti dell’istituto, indagine alla fine archiviata perché era stata esclusa l’intenzione di nuocere al minore, avendo essi dimostrato di non aver avuto, in alcune occasioni, alcuna alternativa rispetto alla scelta di legare il bambino al letto, al fine di tutelarne la sicurezza e per evitare il rischio elevatissimo di fuga.
I Giudici di Strasburgo hanno, pertanto, dichiarato, all’unanimità, l’avvenuta violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), constatando la responsabilità delle autorità statali per il collocamento di L.R. in un istituto inadeguato a soddisfare i suoi bisogni, nonché per le omesse cure necessarie e per il trattamento disumano e degradante subito; con sei voti contro uno, è stata dichiarata, inoltre, la violazione dell’art. 3 sotto l’ulteriore profilo dell’incapacità delle autorità di avviare un’indagine adeguata sul caso.

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