In tema di esigenze cautelari, l’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
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