Reato di tortura e pluralità delle condotte (Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre – 11 dicembre 2019, sent. n. 50208)

Ai fini della sussistenza del reato di tortura la locuzione “mediante più condotte” che figura all’art. 613- bis co. 1 c.p. deve essere interpretata come relativa non solo ad una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, bensì anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico.

Pertanto, la commissione di una molteplicità di contegni (“violenza o minacce gravi”), pur posti in essere in unico contesto senza soluzione di continuità, vale ad integrare la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice de qua.

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