La circostanza per cui l’omosessualità sia reato nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante per la concessione della protezione internazionale (Cass. Civ., sez. I, sent. 29 maggio 2019 – 9 gennaio 2020, n. 267)

La circostanza che l’omosessualità sia considerata come reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza del richiedente asilo costituisce, di per sè sola, una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione, rilevante, appunto, ai fini della protezione richiesta.

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